Art. 10.
    Entro  sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore del centro di studio sull'archeologia
greca una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.