Art. 3. Domanda e termine di presentazione 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della Repubblica italiana. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo dell'universita' degli studi di genova - dipartimento gestione risorse umane e organizzazione - servizio organico, reclutamento e mobilita' - via Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su apposito modello - Allegato "A" che fa parte integrante del presente bando, disponibile presso la Sede dell'Amministrazione Centrale, via Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it. /concorsi. 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato "A" - fac simile della domanda purche' sia chiara ed integrale. 5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto Servizio che rilascera' apposita ricevuta. 6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. 8. Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso indetto con il presente Decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata. 9. I candidati devono allegare alla domanda fotocopia di un documento di identita', nonche' tutti i titoli di cui al successivo art. 5 che ritengano utili ai fini della valutazione. 10. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modulo allegato "B"). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui si intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi. 11. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella"&jGazzetta Ufficiale n. 275 - serie generale - del 24 novembre 1998 (modulo allegato "B"). 12. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". 13. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. 14. Le stesse modalita' previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici o privati italiani. 15. Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 16. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 17. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.