Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione

    1.  La  domanda di ammissione al concorso deve essere prodotta, a
pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della
Repubblica italiana.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'universita'  degli  studi  di  genova  -  dipartimento  gestione
risorse  umane  e  organizzazione - servizio organico, reclutamento e
mobilita'  -  via  Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su
apposito  modello - Allegato "A" che fa parte integrante del presente
bando,  disponibile presso la Sede dell'Amministrazione Centrale, via
Balbi     5,     ovvero    al    seguente    indirizzo    telematico:
http://www.unige.it. /concorsi.
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  "A"  -  fac  simile  della  domanda purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
Servizio che rilascera' apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi  causa,  dovessero risultare inoltrate a questa Universita'
oltre il termine sopra indicato.
    8.  Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso indetto con il
presente  Decreto  verranno  inoltrate  agli  interessati  a mezzo di
raccomandata.
    9.  I  candidati  devono  allegare  alla  domanda fotocopia di un
documento  di  identita', nonche' tutti i titoli di cui al successivo
art. 5 che ritengano utili ai fini della valutazione.
    10.  I  titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai  sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (modulo allegato "B"). Il candidato dovra' utilizzare un
modulo  per  ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di
cui  si  intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo
al  titolo  stesso.  Potra',  in  alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa   di  conformita'  all'originale  dei  titoli  presentati,
comprese  le  pubblicazioni.  In  tal  caso  la  dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
    11.  I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il possesso dei
titoli    (escluse   le   pubblicazioni)   mediante   la   forma   di
semplificazione  delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge   n. 15/68,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 23  del
27 gennaio  1968,  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 403/1998,  pubblicato  nella"&jGazzetta  Ufficiale  n. 275 - serie
generale - del 24 novembre 1998 (modulo allegato "B").
    12.  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo   luogotenenziale   31 agosto  1945,  n. 660  di  seguito
riportato:
      "Ogni   stampatore   ha   l'obbligo  di  consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura  della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
    13.  Le  pubblicazioni  redatte  in collaborazione possono essere
considerate  come  titoli  utili  solo  ove sia possibile scindere ed
individuare   l'apporto   dei   singoli  autori  in  modo  che  siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
    14.  Le  stesse  modalita'  previste  per i cittadini italiani si
applicano    ai    cittadini   dell'Unione   Europea.   I   cittadini
extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le  disposizioni del
regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente  approvato con
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  1989, n. 223,
possono   utilizzare   le   dichiarazioni   sostitutive   in   parola
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali certificabili o attestabili da parte dei soggetti
pubblici o privati italiani.
    15.  Ai  titoli  redatti in lingua straniera deve essere allegata
una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  conforme al testo
straniero  redatto  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    16.  Non  e'  consentito  il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    17.  L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  o  da mancata, oppure tardiva,
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  gli  eventuali  disguidi  postali  o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.