Art. 5.

                          Titoli valutabili

    Il punteggio riservato ai titoli e' cosi' ripartito:
    diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, fino ad
un massimo di punti 4:
      con voto da 100/110 a 104/110 punti 1;
      con voto da 105/110 a 109/110 punti 2;
      con voto 110/110 punti 3;
      con voto 110/110 e lode punti 4;
    attivita'  lavorativa  prestata  relativa  alla  professionalita'
specifica richiesta dal concorso, fino ad un massimo di punti 5:
    per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0,5;
    titoli  relativi  alla  professionalita'  acquisita connessa alla
tipologia  lavorativa  di  cui  al  concorso: partecipazione a corsi,
seminari, fino ad un massimo di punti 5;
    produzione   scientifica  (pubblicazioni,  comunicazioni,  lavori
originali) fino ad un massimo di punti 6.
    La  valutazione  dei  titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'Albo del Rettorato e della Sede
degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.