Art. 5. Titoli valutabili Il punteggio riservato ai titoli e' cosi' ripartito: diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, fino ad un massimo di punti 4: con voto da 100/110 a 104/110 punti 1; con voto da 105/110 a 109/110 punti 2; con voto 110/110 punti 3; con voto 110/110 e lode punti 4; attivita' lavorativa prestata relativa alla professionalita' specifica richiesta dal concorso, fino ad un massimo di punti 5: per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0,5; titoli relativi alla professionalita' acquisita connessa alla tipologia lavorativa di cui al concorso: partecipazione a corsi, seminari, fino ad un massimo di punti 5; produzione scientifica (pubblicazioni, comunicazioni, lavori originali) fino ad un massimo di punti 6. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati mediante affissione all'Albo del Rettorato e della Sede degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.