Art. 9.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    1.  L'assunzione  in  servizio dei vincitori e' condizionata alla
verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle
limitazioni di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997
n. 449.   Stante   la   suddetta   condizione  l'Amministrazione  non
garantisce l'assunzione sui posti in parola.
    2.    I   candidati   dichiarati   vincitori   stipuleranno   con
l'Universita'  degli  Studi  di  Genova  un  contratto individuale di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
    5.  Gli interessati devono, entro 30 giorni dalla data di stipula
del contratto, presentare la documentazione richiesta.
    6.  Il  periodo  di  prova  e' determinato in mesi tre e non puo'
essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza secondo quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Universita'.
    7.  Al  personale  assunto  spetta  il  trattamento  economico  e
normativo  previsto  dal  C.C.N.L. per il personale appartenente alla
VIII  qualifica, ovvero il trattamento economico e normativo previsto
dal  CCNL  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999  qualora  all'atto  dell'assunzione  in  servizio  sia gia'
entrato in vigore.