Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali:
      1)  titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria di
secondo  grado  indicato  nell'art. 1  della  legge 11 dicembre 1969,
n. 910;  ai  sensi  dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde
dal  titolo  di  studio  suddetto  per  il  personale della qualifica
immediatamente  inferiore  in  servizio  da  almeno cinque anni senza
demerito;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)  la  cittadinanza  italiana. Tale requisito non e' richiesto
per  i  cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea (sono
equiparati  ai  cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica):
      4) godimento dei diritti politici;
      5) idoneita' fisica all'impiego;
      6)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  attivo  politico e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione o licenziati per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'unione  europea  devono
possodere i seguenti requisiti:
      a)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinaza  italiana,  di  tutti  gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.
    I    candidati    sono   ammessi   al   concorso   con   riserva.
L'amministrazione  puo'  disporre  in  qualunque momento, con decreto
motivato  del Direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.