Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910; ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica): 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. I cittadini degli Stati membri dell'unione europea devono possodere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinaza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.