Art. 3. Riserve dei posti Avranno altresi' diritto alla riserva, nella percentuale del 7% dei lavoratori occupati, i candidati appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; Inoltre, il 20% dei posti di ogni singolo concorso, e' riservato, qualora il numero dei posti medesimi lo consenta, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale. Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve previste dal presente articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza a parita' di merito di cui all'allegato B del bando, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.