Art. 3.

                          Riserve dei posti

    Avranno  altresi'  diritto alla riserva, nella percentuale del 7%
dei  lavoratori  occupati, i candidati appartenenti alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Inoltre, il 20% dei posti di ogni singolo concorso, e' riservato,
qualora   il   numero  dei  posti  medesimi  lo  consenta,  ai  sensi
dell'art. 3,  comma  65,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, e
dell'art. 39,  comma  15,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995,
n. 196,  ai  militari  in  ferma  di  leva  prolungata e ai volontari
specializzati  delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla
ferma triennale o quinquennale.
    Coloro  che  intenderanno  avvalersi  delle  riserve previste dal
presente  articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza a parita'
di  merito  di  cui all'allegato B del bando, dovranno farne espressa
menzione nella domanda di ammissione al concorso.