Art. 5. Commissioni giudicatrici Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai dottorati di cui all'art. 1, sono formate e nominate ai sensi dell'art. 1 del regolamento dei dottorati di ricerca (decreto rettorale 2 agosto 1999, n. 5417). Ciascuna Commissione giudicatrice e' composta da tre commissari scelti fra i docenti di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato. A questi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.