Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    Le   Commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  di  ammissione  ai
dottorati  di  cui  all'art. 1,  sono  formate  e  nominate  ai sensi
dell'art. 1   del  regolamento  dei  dottorati  di  ricerca  (decreto
rettorale  2 agosto 1999, n. 5417). Ciascuna Commissione giudicatrice
e'  composta  da tre commissari scelti fra i docenti di ruolo e fuori
ruolo  ed  i ricercatori afferenti alle aree scientifico-disciplinari
alle  quali  si  riferisce  il  corso  di dottorato. A questi possono
essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  degli  Enti  e  delle  strutture  pubbliche e private di
ricerca;  la  nomina  di  tali  esperti  e'  obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.