Art. 6. Ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella valutazione dei titoli. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: a) titolo di studio, tenuto conto della valutazione finale: fino ad un massimo di punti 5;. b) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali: fino ad un massimo di punti 3. Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa (consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15. Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se effettivamente evidenziate; c) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 5; d) titoli professionali, comunque acquisiti e attestati, dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere: fino ad un massimo di punti 12; e) abilitazioni conseguite: fino ad un massimo di punti 5. Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione: a) in originale, oppure: b) in copia conforme, oppure: c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli e' conforme all'originale, oppure: rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli stessi. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.