Art. 6.

                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
singole prove scritte e la votazione conseguita nella valutazione dei
titoli.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I
titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
      a) titolo  di  studio,  tenuto  conto della valutazione finale:
fino ad un massimo di punti 5;.
      b) pubblicazioni  scientifiche e/o lavori originali: fino ad un
massimo di punti 3.
    Per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni:  per  i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere  adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna  da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato  o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha  sede  l'officina  grafica  e  di  un esemplare alla procura della
Repubblica).  L'assolvimento  di  tali obblighi (in sostanza il fatto
che  la  pubblicazione  e'  regolarmente  editata) e' automaticamente
certificato  dalla  produzione  a  cura  del candidato dell'originale
della  pubblicazione  oppure  puo'  essere  certificato  mediante una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa dal candidato
sotto  la  propria  responsabilita',  ai  sensi  dell'art. 4  legge 4
gennaio 1968, n. 15.
    Delle  pubblicazioni  redatte in collaborazione con altri saranno
valutate   soltanto   le   parti   attribuibili   al   candidato   se
effettivamente evidenziate;
      c) attestati  di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di   frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale
organizzati  dalle  pubbliche  amministrazioni: fino ad un massimo di
punti 5;
      d) titoli  professionali,  comunque  acquisiti e attestati, dai
quali  sia  comunque  possibile  dedurre  attitudini professionali in
relazione alle mansioni da svolgere: fino ad un massimo di punti 12;
      e) abilitazioni conseguite: fino ad un massimo di punti 5.
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale,
oppure:
      b) in copia conforme,
oppure:
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale,
oppure:
rendendo   la   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di  conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.