Art. 3.

           Requisiti per l'ammissione alla prova selettiva

      a) cittadinanza  italiana o di uno Stato membro della Comunita'
economica europea;
      b) idoneita'    fisica   a   svolgere   l'attivita'   prevista:
l'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica di
controllo  il  vincitore  della prova d'esame, in base alla normativa
vigente;
      c) titolo  di  studio  richiesto  con  l'indicazione  dei corsi
seguiti  e delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed
in quello di laurea, con la data dell'esame finale di laurea;
      d) eventuali pubblicazioni;
      e) una copia della tesi di laurea;
      f) essere  in regola (per i candidati di sesso maschile) con le
norme concernenti gli obblighi militari.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di
ammissione alla prova.
    Non possono partecipare alla prova selettiva:
      a)  coloro  che  siano  stati  esclusi dall'elettorato politico
attivo;
      b)  coloro  i  quali siano stati destituiti dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti
da  altro  impiego  statale  ai  sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo  unico  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    L'amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento, con decreto
motivato,   l'esclusione   dalla  prova  selettiva  per  difetto  dei
prescritti requisiti.