Art. 3. Requisiti per l'ammissione alla prova selettiva a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunita' economica europea; b) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista: l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della prova d'esame, in base alla normativa vigente; c) titolo di studio richiesto con l'indicazione dei corsi seguiti e delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, con la data dell'esame finale di laurea; d) eventuali pubblicazioni; e) una copia della tesi di laurea; f) essere in regola (per i candidati di sesso maschile) con le norme concernenti gli obblighi militari. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione alla prova. Non possono partecipare alla prova selettiva: a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro i quali siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dalla prova selettiva per difetto dei prescritti requisiti.