Art. 10.

                           Borse di studio

    Le   borse   di  studio  vengono  assegnate,  previa  valutazione
comparativa  del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di  merito  formulata  dalla commissione giudicatrice, per un importo
pari  a  quello  determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera a)
della  legge  3 agosto  1998,  n. 315  e  successive modificazioni. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi    di    soggiorno   all'estero   nella   misura   del   50%,
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della  durata  dell'intero  corso  di dottorato. La richiesta ai fini
dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del
corso  al  rettore  e  deve  essere  corredata  da  attestazione  che
l'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la  mobilita' del dottorando
rientra  nell'ambito  dell'attuazione  del  programma  di  studi e di
ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore   del   corso,   da  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.