Art. 3. Cittadini stranieri extracomunitari Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per difetto.