Art. 3.

                 Cittadini stranieri extracomunitari

    Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta  nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso  al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte  della  commissione  giudicatrice,  senza  borsa di studio e in
soprannumero,  nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti,  con
arrotondamento all'unita' per difetto.