Art. 6.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

    La   commissione   giudicatrice   del  concorso  per  l'esame  di
ammissione  al  corso di dottorato di ricerca in "Metodi quantitativi
per  mercati  e  servizi  finanziari"  sara'  formata  e  nominata in
conformita' al regolamento di ateneo.
    La  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o  del  dipartimento  presso  cui si e' svolta la prova. Espletate le
prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nelle singole prove. In caso di parita di voti prevale la valutazione
della  situazione  economica,  determinata  ai  sensi del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.