Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.