Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto,   subentra   altro   candidato,   secondo   l'ordine   della
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.