Art. 8.

                        Domanda di iscrizione

    I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di  merito  di  cui  al  precedente  articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il  termine  perentorio  di  giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
domanda  di  iscrizione  al  corso  di dottorato, in carta legale, da
compilarsi   su  apposito  modello  predisposto  dall'amministrazione
universitaria, corredata dei seguenti documenti:
      fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
      ricevuta   del   versamento   del  contributo  per  la  polizza
assicurativa  infortuni  pari  a  Lire  7.550  effettuato  presso  la
Ripartizione  economato e patrimonio dell'Universita' in via Oberdan,
8  -  oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'economo dell'Universita' degli studi di Ancona;
      due  fotografie  recenti  e  di  uguale  formato  (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
      ricevuta  del  versamento  della  1o  rata  del  contributo per
l'accesso  e la frequenza ai corsi, pari a L. 500.000, da effettuarsi
sul  conto  corrente bancario n. 01036.8.64 intestato all'Universita'
degli studi di Ancona presso la Cariverona banca S.p.a. - Codice ente
103/00  -  Codice  banca  6355 Cab 02600 - Dip. 401 - Ancona (solo da
parte  di  coloro  che  non  usufruiscono di borsa di studio), con la
seguente causale: "Iscrizione al dottorato di ricerca";
    e  comprensiva  delle  seguenti  autocertificazioni  relative  al
possesso:
      della cittadinanza;
      del diploma di laurea.
    La   suddetta   domanda  dovra'  inoltre  contenere  le  seguenti
dichiarazioni:
      a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
      b) di  non  essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione
e, in caso affermativo di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
      c) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      d) di  volersi/non  volersi  impegnare  in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio  dei  docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di ateneo;
      e) di   essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
      f) di   impegnarsi,   qualora  intraprenda  attivita'  esterne,
occasionali    e    di    breve   durata,   a   darne   comunicazione
all'amministrazione  universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si  esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di  dottorato  e  gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non  devono  in  alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
      g) qualora  divenga  assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita  tranne  che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
      h) i  portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%  dichiareranno  il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
    Per  abbreviare  l'iter  del  procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione,  delle  dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia  del  certificato  di  laurea  posseduto,  come  previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
    Le  domande  che perverranno oltre tale termine non saranno prese
in considerazione anche se spedite prima della scadenza.
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva  comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione stessa.