Art. 9.

                         Rinunce e decadenze

    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione   entro   i   termini   sopracitati   saranno  considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno  dichiarati  decaduti  e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
    Qualora  a  seguito  di rinuncia o decadenza degli aventi diritto
alla  borsa  di  studio subentrino altri candidati al beneficio della
borsa  stessa,  secondo  l'ordine  della graduatoria, purche' non sia
trascorso   un   mese   dall'inizio   del   corso,  l'amministrazione
universitaria  provvedera'  alla  restituzione,  ai nuovi beneficiari
della  borsa,  della  prima  rata  del  contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi gia' versata.