Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la loro fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di  specializzazione  post-laurea  con  o senza assegni. La borsa non
puo'  essere  cumulata  neppure  con  lo  stipendio o retribuzioni di
qualsiasi  natura,  derivanti  dal  rapporto  di  impiego  pubblico o
privato.  A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario,
oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi  od  assegnazioni  del  C.N.R.  All'assegnatario di borsa,
comandato  in  missione  per  motivi  inerenti  la  sua attivita', e'
corrisposto  il  trattamento  di  missione pari a quello spettante ai
dipendenti  del  C.N.R., settimo livello, esclusivamente a carico dei
fondi  dell'istituzione  (sia  essa  del C.N.R. o diversa dal C.N.R.)
presso la quale viene fruita la borsa.