Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni. La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del C.N.R. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi inerenti la sua attivita', e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del C.N.R., settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'istituzione (sia essa del C.N.R. o diversa dal C.N.R.) presso la quale viene fruita la borsa.