Art. 6.
    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo  l'ordine  della  graduatoria  entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore.
    Qualora  il  vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio della
attivita'  di  ricerca,  rinunci alla borsa o decada dalla stessa per
incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa puo'
essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base
alla   disponibilita'   finanziaria   residua   e   alla  valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.