Art. 8.
    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal  consiglio nazionale delle ricerche, dal primo o dal quindici del
mese.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  agli  obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I  motivi  di  rinvio  o  sospensione  della  borsa devono essere
comunque debitamente comprovati.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di  non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta  del  responsabile  della  ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato,  e'  dichiarato  decaduto  con  motivato provvedimento del
direttore  competente  del  C.N.R. dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
    Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene data comunicazione
all'interessato  il  quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta. Della conclusione
del  procedimento, che potra' consistere o in una archiviazione degli
atti  o nel predetto provvedimento di decadenza, verra' data motivata
comunicazione all'interessato.