Art. 8.

                 Graduatoria - Titoli di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso, sara' formata secondo
l'ordine  dei punteggi riportati alla votazione complessiva di cui al
precedente  art. 6  e  tenuto  conto delle disposizioni in materia di
preferenza,  riserva e precedenza cosi come indicato dagli articoli 5
e  16  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  cosi'  come  modificati  dal  decreto  de  Presidente  della
Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693, e tenuto conto altresi di quanto
stabilito all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    A  tal fine i candidati che avranno superato la prova orale, sono
tenuti  a  presentare  o  far  pervenire per loro diretta iniziativa,
all'ISPESL  -  Divisione  II  R.C., entro il termine del quindicesimo
giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno sostenuto dette prove, i
documenti  attestanti  il possesso di eventuali titoli di preferenza,
riserva e precedenza nella nomina redatti nelle forme di legge.
    I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati posseduti entro il termine di cui al precedente comma, anche se
siano  venuti  in  possesso  della  relativa  certificazione  dopo la
scadenza   del   termine  fissato  per  l'inoltro  delle  domande  di
partecipazione   al   concorso.   Possono,   altresi,   fruire  della
precedenza,  anche  coloro  che  hanno  acquisito  il  titolo stesso,
successivamente  al  termine  di  scadenza  della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  tenuto  conto,  ove  ne  ricorrano  i presupposti, di quanto
previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di
legge  in  vigore  che  prevedono  riserve  di  posti  in  favore  di
particolari   categorie   di   cittadini,   sempre  che  quest'ultimi
risultino,   ai  sensi  dell'art. 19  della  predetta  legge  n. 482,
iscritti   negli   appositi   elenchi  istituiti  presso  gli  uffici
provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione  e risultino
disoccupati  sia  al  momento  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  domanda  di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.
    La  graduatoria  di  merito  e  dei  vincitori del concorso sara'
approvata  con  decreto  del  direttore  dell'ISPESL, riconosciuta la
regolarita'   del   procedimento   concorsuale   e  sotto  condizione
dell'accertamento  dei  requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso e per l'ammissione all' impiego.
    Di  detta graduatoria sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  -  4a  serie speciale "Concorsi ed esami". Da tale
data   di   pubblicazione   decorrera'   il   termine  per  eventuali
impugnative.