Art. 6.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  candidati  che  abbiano  superato  la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di
Milano,  via  Festa  del  Perdono  7,  20122 Milano, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in  cui  hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta
semplice  attestanti  il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di  valutazione.  Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi
previsti dalla legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      d) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      e) gli orfani di guerra;
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      g) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      h) i feriti in combattimento;
      i) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      j) i   figli   di  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      l) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      m) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      n) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      o) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      p) coloro   che   abbiano   prestato   servizio  militare  come
combattenti;
      q) coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      r) i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      s) gli invalidi e i mutilati civili;
      t) i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.