Art. 10.

Stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro e assunzione in
                              servizio

    Il  vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova, mediante
stipulazione   del  contratto  individuale  di  lavoro,  nella  prima
qualifica  ruolo  speciale  tecnico,  scientifico e delle biblioteche
dell'area funzionale delle biblioteche, profilo di coordinatore delle
biblioteche.
    All'atto  dell'assunzione  in  servizio il dipendente e' tenuto a
comprovare, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 403/1998, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per
l'ammissione  all'impiego,  come specificati nell'art. 2 del presente
bando.  La  dichiarazione  relativa al requisito della cittadinanza e
del  godimento  dei diritti politici deve riportare l'indicazione del
possesso   del   requisito   alla   data   di   scadenza  del  bando.
L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi dell'art. 11
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora dal
controllo  dovesse  emergere  la  non veridicita' del contenuto della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade dai benefici conseguiti sulla
base   della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di  ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, i
certificati  relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da  albi  o  da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione   sono   acquisiti  d'ufficio  da  questo  Ateneo  su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
    L'idoneita'   fisica   all'impiego  sara'  accertata  dal  medico
competente dell'Universita' degli studi di Milano.
    Il  periodo  di  prova  avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.