Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Ai  titoli  sara'  attribuito  un punteggio complessivo pari a 10
punti. I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
      a) titolo  di  studio  richiesto  per l'ammissione al concorso,
valutabile  limitatamente  al  voto  conseguito,  e  comunque solo se
superiore  al  punteggio  minimo  previsto  per  il conseguimento del
titolo  stesso,  e  altri  titoli  quali diploma di specializzazione,
dottorato  di  ricerca, borse di studio presso enti pubblici: fino ad
un massimo di punti 2;
      b) attestati  di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di  frequenza  di  corsi  di  formazione  professionale
organizzati  da  pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un
massimo di punti 2;
      c) titoli  scientifici  quali pubblicazioni e lavori originali:
fino ad un massimo di punti 2;
      d) servizio  prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Universita', soggetti pubblici o privati, attinente alle mansioni del
posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 2;
      e) incarichi  professionali  e/o  incarichi e servizi speciali:
fino ad un massimo di punti 2.
    I  suddetti  titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata  e dovranno pervenire, in allegato alla domanda, entro il
termine  di  scadenza  previsto per la presentazione della domanda di
ammissione  alla  selezione.  In  luogo  della  copia autenticata dei
titoli  potra'  essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata
da  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.
4 della legge 15 gennaio 1968, attestante la conoscenza del fatto che
la  copia  e' conforme all'originale (allegato B). Tale dichiarazione
deve  essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione,  oppure  presentata  o  spedita gia' sottoscritta, in
allegato   alla   domanda,  unitamente  alla  copia  fotostatica  del
documento  d'identita'  del  dichiarante  medesimo.  I titoli possono
essere   autocertificati   mediante   dichiarazione   sostitutiva  di
certificazione,  o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(allegato B).
    L'amministrazione  si  riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
    Non  e'  consentito il riferimento a titoli presentati a questa o
ad  altra  amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
    I  candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o
siano  tuttora in servizio potranno chiedere l'acquisizione d'ufficio
di eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione dei titoli e' comunicata ai candidati prima dello
svolgimento della prova orale.