Art. 8.

Stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro e assunzione in
                              servizio

    Il  vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova, mediante
stipulazione  del contratto individuale di lavoro, nel quinto livello
dell'area  funzionale  delle  biblioteche,  profilo  di  operatore di
biblioteca a tempo parziale al 50%.
    All'atto  dell'assunzione  in  servizio il dipendente e' tenuto a
comprovare,  ai  sensi  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, e del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998,  mediante
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazioni,  il  possesso  dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  all'impiego, come specificati
nell'art. 2 del presente bando.
    La  dichiarazione  relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento  dei  diritti  politici  deve  riportare  l'indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
    L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni   sostitutive,  ai  sensi
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Qualora  dal  controllo  dovesse  emergere  la  non  veridicita'  del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
conseguiti  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in materia di sanzioni penali.
    Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere
alla  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  i  certificati
relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione
sono  acquisiti  d'ufficio  da  questo Ateneo su indicazione da parte
dell'interessato  della specifica amministrazione che conserva l'albo
o il registro.
    L'idoneita'   fisica   all'impiego  sara'  accertata  dal  medico
competente dell'Universita' degli studi di Milano.
    Il  periodo  di  prova  avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.