Art. 10.

Modalita'  di  controllo  e  valutazione  dell'attivita'  svolta  dai
                         titolari di assegno

    Fermo  restando  quanto  stabilito dal secondo comma del presente
articolo,  il  titolare  dell'assegno  e'  tenuto  a dare conto della
propria  attivita'  di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal  tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno
la  compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
    Il  titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al dipartimento,
al  termine  del  primo  anno  di  durata dell'assegno, una relazione
scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione il titolare
deve  rendere  conto  del/i  metodo/i  di  ricerca  applicati  e  dei
risultati, anche parziali, conseguiti.
    La  relazione,  corredata del giudizio del tutor sulla congruita'
dei  metodi  di  ricerca  applicati  e  sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del consiglio di dipartimento.
    Nel  caso  di valutazione negativa, il consiglio di dipartimento,
sentito   il   titolare   dell'assegno,   puo'   proporre  la  revoca
dell'assegno.   La   cessazione   anticipata   della   collaborazione
all'attivita' di ricerca e' deliberata dal consiglio di dipartimento.
    Al  termine del secondo ed ultimo anno di durata dell'assegno, la
relazione  di  cui  ai  precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale  ed  esauriente  del raggiungimento dei risultati prefissati
nel  programma  di  ricerca,  anche  al  fine  dell'eventuale rinnovo
dell'assegno.
    Resta   salva   la  cessazione  anticipata  della  collaborazione
all'attivita' di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze
del  titolare  dell'assegno  segnalate  dal  tutor o dal consiglio di
dipartimento.   Resta  altresi'  impregiudicata  ogni  azione  legale
dell'universita'   a  tutela  dei  propri  interessi  e  del  proprio
patrimonio.