Art. 11.

          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

    Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui  all'art. 4  della  legge  13 agosto  1984,  n. 476  e successive
modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  in  materia  previdenziale,
quelle  di  cui  all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
    Gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero
delle   finanze,  prot.  n. 2000/30703  del  17 febbraio  2000,  sono
riconducibili  alla  categoria  dei  redditi  assimilati  a quelli di
lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 47, comma
1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 86 e successive
modificazioni.
    L'Universita'  provvede  a  favore  dei  titolari di assegno alla
copertura  assicurativa  per  infortuni  e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
      Venezia, 15 giugno 2000
Il direttore del diparimento: Concina