Art. 5.

                     Commissione selezionatrice

    Relativamente  a  ciascun  assegno  da  conferire  e'  costituita
un'apposita commissione selezionatrice.
    La  commissione,  designata  dal  consiglio  di  dipartimento, e'
costituita  da tre docenti del dipartimento stesso, di cui almeno due
con la qualifica di professore di ruolo di I o II fascia.