Art. 7.

              Pubblicita' della procedura di selezione

    E'  assicurata  la  pubblicita'  dei  risultati  della  selezione
mediante  affissione  di  apposito avviso nei locali e negli appositi
spazi  del  dipartimento  interessato, con l'indicazione dei punteggi
assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale.
    E'  comunque  garantito  l'accesso  agli  atti della selezione ai
sensi  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento
interno di attuazione.