Art. 7. Pubblicita' della procedura di selezione E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi del dipartimento interessato, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale. E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.