Art. 9.

  Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'

    I  titolari  di  assegno non possono essere titolari di contratto
d'insegnamento   nell'Universita'.   Essi  possono  far  parte  delle
commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia.
    Non  e'  consentito  il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
    Il  titolare  dell'assegno,  in  servizio  presso amministrazioni
pubbliche  puo'  essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte  salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
    L'attivita'  di  ricerca  e  l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno,  fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a  causa  delle  suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente,  non  va  recuperato,  un  periodo  complessivo  di
assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
    Il  titolare  di  assegno  puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca  anche  in  soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.