Art. 11. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova scritta saranno convocati in Roma a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per essere sottoposti agli accertamenti sanitari, da parte di un collegio medico composto da due ufficiali medici superiori ed un ufficiale medico inferiore dello stesso Centro, al fine di accertare l'inesistenza di infermita' invalidanti in atto. 2. In base all'esito della visita medica sara' attribuito a ciascun candidato un punteggio da 0,000 a 0,250 ventesimi, che concorrera' alla formazione della graduatoria di merito. Tale punteggio e' inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, dell'armonico sviluppo complessivo e della correttezza della proporzione altezza-peso. Pertanto, seduta stante, lo stesso collegio medico comunichera' l'esito della visita mediante uno dei seguenti giudizi: a) idoneo con punti ...............; b) non idoneo. 3. I concorrenti a carico dei quali, in sede di visita medica e previo accertamento presso l'Ospedale Militare (legge 26 giugno 1990, n. 162), venga individuato l'evidente stato di tossicodipendenza o tossicofilia, saranno giudicati non idonei. 4. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal collegio medico di cui al primo comma, qualora non accettino il giudizio, il successivo giorno feriale, saranno sottoposti, in altra sede, a visita medica superiore da parte di un collegio medico presieduto dal Direttore di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il cui giudizio e' definitivo. 5. I concorrenti giudicati non idonei in sede di visita medica saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.