Art. 11.

                        Accertamenti sanitari

    1. I concorrenti che avranno riportato la sufficienza nella prova
scritta  saranno  convocati  in  Roma  a  cura  del  Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione
e   Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento  e  Concorsi,  per  essere
sottoposti agli accertamenti sanitari, da parte di un collegio medico
composto  da  due  ufficiali  medici superiori ed un ufficiale medico
inferiore  dello stesso Centro, al fine di accertare l'inesistenza di
infermita' invalidanti in atto.
    2.  In  base  all'esito  della  visita  medica sara' attribuito a
ciascun  candidato  un  punteggio  da  0,000  a  0,250 ventesimi, che
concorrera'   alla  formazione  della  graduatoria  di  merito.  Tale
punteggio   e'   inteso   a   tenere   conto   delle  caratteristiche
somato-funzionali  possedute,  dell'armonico  sviluppo  complessivo e
della  correttezza  della  proporzione altezza-peso. Pertanto, seduta
stante,  lo  stesso collegio medico comunichera' l'esito della visita
mediante uno dei seguenti giudizi:
      a) idoneo con punti ...............;
      b) non idoneo.
    3.  I  concorrenti a carico dei quali, in sede di visita medica e
previo accertamento presso l'Ospedale Militare (legge 26 giugno 1990,
n. 162),  venga  individuato  l'evidente stato di tossicodipendenza o
tossicofilia, saranno giudicati non idonei.
    4.  Gli  aspiranti  giudicati fisicamente non idonei dal collegio
medico  di  cui al primo comma, qualora non accettino il giudizio, il
successivo  giorno  feriale,  saranno  sottoposti,  in  altra sede, a
visita medica superiore da parte di un collegio medico presieduto dal
Direttore  di Sanita' del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
il cui giudizio e' definitivo.
    5.  I  concorrenti  giudicati non idonei in sede di visita medica
saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.