Art. 13. Prova orale 1. La prova orale, su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale, avra' luogo sulla base dei programmi indicati negli allegati 2 e 3. 2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che garantiscono l'imparzialita' della prova. 3. La commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente un punto di merito espresso in ventesimi. Sara' idoneo il concorrente che riportera' un punto di merito di almeno dieci ventesimi. Quello non idoneo sara' considerato escluso dal concorso. 4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.