Art. 13.

                             Prova orale

    1. La prova orale, su argomenti riguardanti i servizi di istituto
e  la cultura generale, avra' luogo sulla base dei programmi indicati
negli allegati 2 e 3.
    2.  La  commissione  esaminatrice,  prima  dell'inizio dei lavori
relativi  alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre  ai  candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri   predeterminati,   formalizzati   in   appositi   atti,  che
garantiscono l'imparzialita' della prova.
    3.  La  commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente
un punto di merito espresso in ventesimi. Sara' idoneo il concorrente
che  riportera'  un punto di merito di almeno dieci ventesimi. Quello
non idoneo sara' considerato escluso dal concorso.
    4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.