Art. 14. Esame facoltativo di lingue 1. I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreche' abbiano riportato l'idoneita' nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua prescelta, tra le seguenti (non piu' di due): inglese, francese, tedesca e spagnola. A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sara' sostituito da un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 2. L'esame consistera' in un test scritto e in una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4. 3. La commissione assegnera' per ciascuna prova un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti di merito avra' riportato un punteggio compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, conseguira', ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: a) da 10,00 a 12,00/20: 0,200/20; b) da 12,01 a 14,00/20: 0,400/20; c) da 14,01 a 16,00/20: 0,600/20; d) da 16,01 a 18,00/20: 0,800/20; e) da 18,01 a 20,00/20: 1,000/20.