Art. 14.

                     Esame facoltativo di lingue

    1.  I  concorrenti  che  l'abbiano  richiesto  nella  domanda  di
ammissione  al  concorso,  sempreche'  abbiano  riportato l'idoneita'
nella  precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua
prescelta,  tra  le  seguenti  (non  piu' di due): inglese, francese,
tedesca  e spagnola. A tal fine l'insegnante di italiano membro della
commissione di cui all'art. 8 sara' sostituito da un insegnante della
lingua  estera  oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo
accademico,  o,  in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore
della lingua stessa.
    2.  L'esame  consistera' in un test scritto e in una prova orale,
secondo i programmi stabiliti nell'allegato 4.
    3.  La  commissione  assegnera'  per  ciascuna  prova un punto di
merito   espresso  in  ventesimi.  Il  concorrente  che  nella  media
aritmetica  dei  due  punti  di  merito  avra' riportato un punteggio
compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, conseguira', ai fini della
formazione     della     graduatoria    finale    di    merito,    le
seguenti maggiorazioni:
      a) da 10,00 a 12,00/20: 0,200/20;
      b) da 12,01 a 14,00/20: 0,400/20;
      c) da 14,01 a 16,00/20: 0,600/20;
      d) da 16,01 a 18,00/20: 0,800/20;
      e) da 18,01 a 20,00/20: 1,000/20.