Art. 15.

                 Graduatoria ed ammissione al corso

    1.  La  commissione  di  cui  all'art. 8  formera' la graduatoria
finale  di  merito  dei  candidati giudicati idonei, sulla base della
media  arit-metica  dei  punti attribuiti a ciascun concorrente nella
prova  scritta  ed  in  quella  orale  di  cui al precedente art. 13,
eventualmente cosi' maggiorata:
      a) per  la  durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad
un massimo di 2,650/ 20, cosi' ripartito:
        1,00/20  ai concorrenti che abbiano retto, per almeno un mese
e  senza  demerito,  il  comando di stazione carabinieri. Per ciascun
ulteriore  periodo  di  comando  di  stazione di almeno trenta giorni
anche  non  continuativi,  verra'  attribuito il punteggio di 0,1/20,
fino ad un massimo di 0,5/20;
        0,055/20,  fino  ad  un massimo di 0,650/20, per ogni anno di
servizio  prestato  nell'Arma  dei  Carabinieri,  compreso il periodo
relativo al corso addestrativo;
        0,125/20,  fino  ad  un massimo di 0,500/20, per ogni anno di
servizio  prestato  nell'Arma  dei Carabinieri qualificato "superiore
alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
        0,250/20,  fino  ad  un massimo di 1,000/20, per ogni anno di
servizio  prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato "eccellente"
o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
        0,100/20 per il grado di appuntato;
        0,200/ 20 per il grado di appuntato scelto;
        0,300/ 20 per il grado di vice brigadiere;
        0,400/20 per il grado di brigadiere;
        0,500/ 20 per il grado di brigadiere capo;
      b) per   il   punteggio  attribuito  in  sede  di  accertamento
sanitario: fino ad un massimo di 0,250/20;
      c) per  il  punteggio  attribuito in sede di prove di selezione
psico-attitudinale: fino ad un massimo di 0,750/20;
      d) per   lingua  estera:  i  punteggi  indicati  al  precedente
art. 14;
      e) per  il  titolo  di  studio: fino ad un massimo di 0,500/20,
cosi' ripartito:
        0,500/20 per la laurea;
        0,250/20 per la laurea breve/diploma universitario;
      f) per  decorazioni  e  benemerenze:  fino  ad  un  massimo  di
0,500/20, cosi' ripartito:
        0,500/20 per la medaglia d'oro al valor militare;
        0,475/20  per  la  medaglia  d'oro al valor dell'Esercito, di
Marina o Aeronautico;
        0,450/20 per la medaglia d'oro al valor civile;
        0,400/20 per la medaglia d'argento al valor militare;
        0,375/20 per la medaglia d'argento al valor dell'Esercito, di
Marina o Aeronautico;
        0,350/20 per la medaglia d'argento al valor civile;
        0,350/20 per promozione straordinaria per merito di guerra;
        0,325/20 per la medaglia di bronzo al valor militare;
        0,320/20 per la medaglia di bronzo al valor dell'Esercito, di
Marina o Aeronautico;
        0,310/20 per la medaglia di bronzo al valor civile;
        0,305/20  per  la croce al valor militare, la croce al merito
di  guerra, la croce d'oro al merito dell'Esercito, la medaglia d'oro
al merito Aeronautico;
        0,300/20  per  la croce d'argento al merito dell'Esercito, la
medaglia d'argento al merito Aeronautico;
        0,295/20  per la croce di bronzo al merito dell'Esercito e la
medaglia di bronzo al merito aeronautico;
        0,290/20  per promozione straordinaria per meriti eccezionali
o benemerenze d'istituto;
        0,075/20  per  anno o frazione di campagna di guerra, encomio
solenne, attestato di benemerenza.
    2. Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo, inseriti
in  un  elenco compilato in ordine decrescente di punteggio, verranno
inseriti  preliminarmente  nelle  graduatorie  di competenza, fino ad
esaurimento  dei posti loro riservati dal precedente art. 1, comma 2.
I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo che non trovano
collocazione  nella  riserva  di  cui  all'art. 1,  comma 2, verranno
inseriti   in  graduatoria  nell'ordine  spettante  in  funzione  del
punteggio riportato, al pari dei rimanenti idonei.
    3.  A  parita'  di  punteggio,  fatte  salve  le riserve di posti
indicate al precedente art. 1, sara' data precedenza, nell'ordine, al
piu'  giovane  di  eta',  al  candidato  avente maggior anzianita' di
grado, maggiore  anzianita' di servizio nell'Arma dei Carabinieri, al
candidato   che   ha  riportato  il  miglior  punteggio  nella  prova
preliminare,  al  candidato  che ha riportato la migliore valutazione
nei  titoli.  I posti rimasti eventualmente scoperti in una categoria
saranno   devoluti   ai   concorrenti   idonei  risultati  esuberanti
nell'altra,  in  relazione  ai  rispettivi punteggi conseguiti, ferma
restando la riserva di cui al precedente comma 2.
    4.  I  titoli  di cui al precedente comma 1, lettere a), e) ed f)
saranno ritenuti validi solo se:
      a) posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande;
      b) dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione al concorso o
comunicati  tramite  gerarchico  al  Centro  Nazionale di Selezione e
Reclutamento  del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri entro la
data  di  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle domande
indicate al precedente art. 3;
      c) presentati  o  fatti pervenire (qualora non risultanti dalla
documentazione  personale)  in  carta  semplice  o  con dichiarazione
sostitutiva  nei  casi  previsti  dalla  legge  a  mezzo  di  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro quindici giorni dal
superamento  della  prova  orale  al  Comando  Generale dell'Arma dei
Carabinieri   -   I Reparto   -   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65, 00191 Roma.
    5.  Con  le  stesse modalita' di cui al precedente comma, pena il
mancato  riconoscimento,  dovra'  pervenire  al  Centro  Nazionale di
Selezione   e   Reclutamento   del  Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri   l'attestato  di  bilinguismo  riferito  a  livello  non
inferiore  al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (tale
livello   non   e'   richiesto   per   gli   appartenenti   al  ruolo
sovrintendenti) previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio  1976, n. 752 degli aspiranti che hanno chiesto
di  beneficiare  della  riserva  di  posti  di  cui  al secondo comma
dell'art. 1 e non ne abbiano avuto la trascrizione a matricola.
    6. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del Direttore Generale.
    7.  Gli  idonei  che  nella graduatoria risulteranno compresi nel
numero  dei  posti  a  concorso,  tenuto  conto  delle riserve di cui
all'art. 1  del  presente  bando,  saranno  dichiarati  vincitori  ed
ammessi  a frequentare il 6o corso semestrale allievi marescialli del
ruolo ispettori.