Art. 5.

                    Comunicazioni agli aspiranti

    1.   Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
    2.  In  nessun  caso  l'amministrazione si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  derivanti  da  errate,  mancate o tardive
segnalazioni  di  variazione  di  recapito, da ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, o altre comunicazioni,
dovute  a  disguidi  postali, ad altre cause non imputabili a propria
inadempienza o ad eventi di forza maggiore.