Art. 5. Comunicazioni agli aspiranti 1. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta. 2. In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, o altre comunicazioni, dovute a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.