Art. 7.

                       Esclusione dal concorso

    l.  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli   aspiranti   partecipano   "con  riserva"  alle  prove  ed  agli
accertamenti.
    2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti  dalla  nomina,  con  provvedimento  motivato  del Direttore
Generale o di Autorita' da lui delegata.