Art. 8.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con  successivo  provvedimento del Direttore Generale, sara' composta
da:
      a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
      b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
      c) un  insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
      d) un  maresciallo  aiutante  s.UPS  dell'Arma dei Carabinieri,
segretario senza diritto al voto.
    2. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da un numero
di  componenti  tali  che  permetta, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti  pari  a  quello  della commissione originaria. La stessa,
inoltre,  per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta
puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, su
disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.