Art. 8. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale, sara' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un maresciallo aiutante s.UPS dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto. 2. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. La stessa, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.