Art. 9.

                          Prova preliminare

    1. I concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso  saranno  sottoposti ad una prova preliminare consistente in
test  volti ad accertare i livelli di cultura generale, di conoscenza
di  matematica,  di  elementi  di  una  lingua straniera a scelta del
concorrente   tra   inglese,   francese,   tedesco   e  spagnolo,  di
ragionamento logico deduttivo, nonche' di abilita' ortogrammaticale e
sintattica.
    2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista dal 18
al 29 settembre 2000 verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 1o settembre 2000. Solo
tale  pubblicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti  di  tutti i candidati anche se il calendario potra' essere
consultato   presso   i   rispettivi  Comandi.  Pertanto  la  mancata
presentazione  alla  sede  di  esame  nella data e nell'ora stabilite
comporta l'esclusione dal concorso.
    3.  All'atto  della  presentazione per la prova preliminare tutti
gli  aspiranti  dovranno  portare al seguito una penna biro di colore
nero.
    4.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento di detta prova
provvedera'  la  commissione  di  cui al precedente articolo 8. Se la
prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non
sara' presente la commissione, verranno nominati appositi comitati di
vigilanza  con  provvedimento  del  Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri.
    5.  Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo  che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta  da  scrivere,  appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  continuare  a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di  tale  prescrizione  nonche'  delle  disposizioni emanate all'atto
della  prova,  comporta  l'esclusione dalla stessa, con provvedimento
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
    6.   La  valutazione  dell'esito  della  prova,  disciplinata  da
specifiche  norme  tecniche,  e'  affidata  alla  citata  commissione
esaminatrice    che,    per   l'approntamento,   la   revisione,   la
somministrazione  e  la  correzione  dei  test,  effettuata  in forma
automatizzata,  si avvarra' di personale tecnico del Centro nazionale
di  selezione  e  reclutamento  del  comando  generale  dell'Arma dei
Carabinieri.
    7.  I  candidati  classificati  nei primi cinquecento posti della
relativa  graduatoria  e  quelli  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio   del   concorrente   al   cinquecentesimo  posto,  saranno
dichiarati idonei ed ammessi alla successiva prova scritta.
    8.  L'esito  di tale prova verra' comunicato dal Centro Nazionale
di    Selezione    e    Reclutamento    dell'Arma   dei   Carabinieri
prioritariamente ai concorrenti risultati idonei, che contestualmente
verranno   convocati  per  sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
successivo  art. 10. L'amministrazione si riserva la facolta' di dare
comunicazione   anche   ai  non  idonei.  Comunque,  coloro  che  non
riceveranno  tale  comunicazione  entro  il  7 novembre 2000 dovranno
considerarsi esclusi dal concorso.