Art. 18. Ammissione al corso e posizione 1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, secondo comma e dell'aliquota di personale femminile, di cui al precedente art. 1, primo comma. 2. I vincitori, all'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 2, ad eccezione dei requisiti fisici che verranno accertati secondo le modalita' stabilite nel successivo art. 21. 3. Gli ammessi al corso, se provenienti: a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; d) dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; e) dagli ufficiali di complemento dell'Arma, in ferma biennale o in servizio di 1a nomina, accedono al corso con il grado di carabiniere previa implicita rinuncia al grado; f) dagli ufficiali dell'Arma in congedo, dagli altri militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre Armi o Forze Armate, dai civili o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 4. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei Carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di Polizia, accedono al corso previo implicita rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso. 5. I militari di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e d) saranno assunti in forza dalla Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' a suo tempo stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 6. I frequentatori del 6o corso biennale allievi marescialli saranno altresi' iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso per il conseguimento del Diploma Universitario in "Scienze Criminologiche Applicate" che verra' rilasciato dalla Facolta' di Scienze Politiche dell'Universita' degli Studi di Bologna. I suddetti, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione al citato corso di D.U.