Art. 18.

                   Ammissione al corso e posizione

    1.  I  concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
sono   ammessi   al   corso  allievi  marescialli  nell'ordine  della
graduatoria  stessa,  nel  limite  dei posti messi a concorso, tenuto
conto  della  riserva  di  posti di cui al precedente art. 1, secondo
comma  e  dell'aliquota  di personale femminile, di cui al precedente
art. 1, primo comma.
    2.  I  vincitori,  all'atto della presentazione presso l'Istituto
d'istruzione,  dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione relativa
al  possesso/mantenimento  dei requisiti di cui al precedente art. 2,
ad  eccezione  dei requisiti fisici che verranno accertati secondo le
modalita' stabilite nel successivo art. 21.
    3. Gli ammessi al corso, se provenienti:
      a) dal  ruolo  dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
      b) dagli   allievi  carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
carabiniere   nei   termini  previsti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma;
      c) dagli    allievi   carabinieri   ausiliari,   ottengono   la
commutazione  della  ferma  gia'  contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
      d) dai  carabinieri  ausiliari, ottengono la commutazione della
ferma  gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data
di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
      e) dagli  ufficiali di complemento dell'Arma, in ferma biennale
o  in  servizio  di  1a  nomina,  accedono  al  corso con il grado di
carabiniere previa implicita rinuncia al grado;
      f) dagli  ufficiali  dell'Arma in congedo, dagli altri militari
dell'Arma  in  congedo,  dai  militari  in servizio oppure in congedo
appartenenti ad altre Armi o Forze Armate, dai civili o dal personale
appartenente  ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile,
conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le
modalita'  e  nei  termini  prescritti  per  gli  arruolati volontari
nell'Arma.
    4.  I  militari  in  servizio  ed in congedo delle Forze Armate e
quelli  in  congedo  dell'Arma  dei Carabinieri, nonche' il personale
appartenente  alle  altre  Forze di Polizia, accedono al corso previo
implicita  rinuncia  al  grado  e  alla  qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso stesso.
    5.  I militari di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e
d)  saranno  assunti  in  forza  dalla  Scuola  Allievi Marescialli e
Brigadieri  dalla  data  che verra' a suo tempo stabilita dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri.
    6.  I  frequentatori  del  6o  corso biennale allievi marescialli
saranno  altresi'  iscritti,  a cura e spese dell'Amministrazione, al
corso  per  il  conseguimento  del  Diploma Universitario in "Scienze
Criminologiche  Applicate"  che  verra'  rilasciato dalla Facolta' di
Scienze   Politiche   dell'Universita'  degli  Studi  di  Bologna.  I
suddetti,  pertanto,  non  dovranno  trovarsi  in situazioni comunque
incompatibili con l'iscrizione al citato corso di D.U.