IL RETTORE ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre   1981   relativo  alle  declaratorie  delle  qualifiche
funzionali  e  dei  profili  professionali  del personale non docente
delle Universita';
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567 ed in particolare l'art. 33;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed i integrazioni;
    Vista   la  legge  12 ottobre  1993,  n. 413  ed  in  particolare
l'art. 3, quinto comma;
    Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995  "Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche";
    Vista  la  legge 17 maggio 1995, n. 186, conversione in legge del
decreto-legge  27 marzo 1995, n. 89, ed in particolare gli articoli 1
e 3;
    Vista  la legge 21 giugno 1995, n. 236, conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,  ed  in
particolare l'art. 2, comma 3;
    Vista    la   legge   28 dicembre   1995,   n. 549   "Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 1,
commi 4 e 31;
    Visto  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  4 aprile  1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.  93 alla
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1996, con
il  quale  e'  stata  autorizzata  la  sottoscrizione  del  testo del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale
delle "Universita'" con efficacia dal 22 maggio 1996;
    Visto  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 agosto  1996,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 230 del 1o ottobre 1996, con il quale
e'  stata  autorizzata  la  sottoscrizione  del  testo  del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del personale delle
"Universita'" per il biennio economico 1996/1997;
    Vista  la  legge  28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge,
con  modificazioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468;
    Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448  ed  in  particolare
l'art. 29, comma 12;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488  ed  in  particolare
l'art. 20;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo   del   23 luglio   1997  in  merito  alla  pubblicita'  sulla
composizione   delle   commissioni   esaminatrici   delle   procedure
concorsuali attivate da questa amministrazione;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo  del  29 aprile  1998  con  la  quale  si  e'  provveduto alla
revisione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo;
    Vista  la  delibere  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo   del  23 dicembre  1999  e  del  2 febbraio  2000  che  hanno
autorizzato la copertura di due posti di collaboratore tecnico per il
dipartimento di medicina interna;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica  del 28 settembre  1987,  n. 567,  il 50% dei posti
vacanti  e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali
alla  data  del  31 dicembre  di  ciascun anno, sono coperti mediante
concorsi   riservati   al   personale   appartenente  alla  qualifica
immediatamente inferiore della stessa area funzionare, in possesso di
un'anzianita'  di servizio, maturata in tale qualifica, di almeno sei
anni se partecipa a concorsi per posti di settima qualifica;
    Considerato  che  per  uno  dei  due  posti  sopra  citati verra'
bandita, con successivo decreto, una procedura selettiva riservata ai
beneficiari  dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987;
    Accertata la vacanza dei posti da coprire;

                             Decretano:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
ad  un  posto  per  l'ammissione  alla  settima  qualifica funzionale
dell'area   tecnico-scientifica   e   socio-sanitaria,   profilo   di
collaboratore  tecnico  presso  il  Dipartimento  di medicina interna
della  facolta'  di  medicina  interna  della  facolta' di medicina e
chirurgia di questa Universita'.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.