Art. 4.

                               Titoli

    Alla  domanda  dovranno  essere  allegati,  anche in fotocopia, i
titoli  che  i  candidati  intendono  presentare  per la valutazione,
nonche' un elenco degli stessi.
    Per  i  suddetti  titoli  non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a dieci punti.
    Le  categorie  ed  i  criteri  di  valutazione dei titoli saranno
determinati dalla commissione giudicatrice.
    I  titoli  dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere  prodotti  entro  il  termine  di  scadenza  stabilito  per la
presentazione delle domande.
    E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei  sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi
dell'art. 2  della  legge  n. 15/1968  e  dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998 di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato 1 del presente bando.
    E'  altresi'  facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968  e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre   1998,   n. 403)   di  cui  viene  riportato  uno  schema
esemplificativo  in  calce  all'allegato  1 del presente bando; detta
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  dovra'  essere
corredata  della  fotocopia  dei  titoli  che  si  producono  per  la
valutazione.
    Con  riferimento  alle  pubblicazioni,  che si ritengono utili al
fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi'
allegare  apposita  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
in   cui  se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  (ai  sensi
dell'art. 2,  comma  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403).
    Ai  titoli  redatti  in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo
le  prove  scritte  e  prima della correzione dei relativi elaborati,
sara'  reso  noto  agli  interessati mediante comunicazione scritta a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o telegramma prima
dell'effettuazione della prova orale.