Art. 10.
    I  candidati  ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici  a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti in carta legale:
      a) una  fotocopia  del  documento di identita' (in carta libera
debitamente firmata);
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c) autocertificazione   del   diploma   di   scuola  secondaria
superiore  ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
      d) autocertificazione  del  diploma  di  laurea con la relativa
votazione;
      e) in   caso   di   eventuale   iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  l'impegno  scritto  a
sospenderne la frequenza;
      f) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      g)   i   cittadini   comunitari  devono  possedere  i  seguenti
requisiti:
        1)  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
        2)  essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
        3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      h) i  dottorandi  che intendono fruire della borsa di studio di
cui  al  successivo art. 11 devono inoltre produrre, previa richiesta
da  parte  dell'amministrazione  universita',  autocertificazione sul
reddito personale complessivo annuo.