Art. 10. I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta legale: a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera debitamente firmata); b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; g) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 11 devono inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione universita', autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.