Art. 11.
    Ai    dottorandi    italiani    e   comunitari,   ai   dottorandi
extracomunitari   residenti   in  Italia,  o  titolari  di  carta  di
soggiorno,  ovvero  di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei motivi
indicati  dall'art.  39,  comma 5,  del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
15  milioni  di  lire,  e'  conferita,  ai  sensi  e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,  una  borsa  di studio di importo non inferiore a quello
determinato   dalle   disposizioni  di  legge.  Per  quanto  previsto
dall'art. 5,  secondo  comma,  del  presente  bando, limitatamente al
primo  anno del corso di dottorato di cui trattasi, l'ammontare della
borsa e' di L. 37.186.250 lorde, pari a 19.205 euro circa.