Art. 14.
    Entro  la  data  stabilita  dal  collegio  dei  docenti,  ai fini
dell'organizzazione  delle  prove  annuali  di verifica, i dottorandi
sono   tenuti   a   presentare  al  collegio  una  relazione  scritta
riguardante  l'attivita'  di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.