Art. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle componenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31 luglio 2000. Art. 3. L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della lingua inglese. Art. 4. La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'ateneo nuovo n. 1 - 20126 Milano, con il riferimento "Segreterie studenti", con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita': a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare; c) la propria cittadinanza; d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la delibera del collegio dei docenti con la quale e' stata dichiarata l'equipollenza ai fini dell'ammissione al corso di dottorato; e) di impegnarsi a seguire con assiduita' le attivita' previste per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate; f) di indicare le lingue straniere conosciute, oltre alla lingua inglese; g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Art. 5. Il corso di dottorato di ricerca oggetto del presente decreto viene svolto nel quadro di un accordo di cooperazione internazionale con le universita' aderenti allo Scottish Doctoral Program (Edimburgo, Glasgow, Stirling, Aberdeen, Dundee, St Andrews, Strathclide, Heriot-Watt). Il primo anno del corso di dottorato prevede che tutte le attivita' didattiche e seminariali siano programmate d'intesa con lo Scottish Doctoral Program e si svolgano presso l'Universita' di Edimburgo con costo di iscrizione di 2800 lire sterline pari a 8.600.000 lire italiane circa a carico dello studente. Durante tale periodo la borsa verra' integrata nella misura prevista dal successivo art. 11. Lo studente avra' pieno accesso alle strutture didattiche scientifiche e logistiche a disposizione dello Scottish Doctoral Program. Art. 6. Le prove di esame si svolgeranno presso il dipartimento di economia politica dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, sito in piazza dell'ateneo nuovo n. 1 - terzo piano, edificio U6, Milano, con le modalita' di cui ai commi successivi e secondo il seguente calendano: prova scritta: 11 settembre 2000, ore 9; prova orale: 18 settembre 2000, ore 9. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento valido: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) passaporto; d) carta d'identita'; e) patente di guida. La pubblicazione del calendario delle prove di esame ha valore di notifica a tutti gli effetti. Art. 7. Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente.