Art. 2.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca  di cui al precedente articolo
coloro  i  quali  siano  in  possesso  di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
    I  cittadini  italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di  un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente  ad  una  laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione  al  dottorato  al quale intendono concorrere - farne
espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione al concorso e
corredare  la  domanda  stessa  dei  documenti  utili a consentire al
collegio  dei  docenti  la  dichiarazione  di equipollenza in parola,
tradotti  e  legalizzati  dalle  componenti  rappresentanze  italiane
secondo  le  norme  vigenti  in  materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
    Gli  interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
    Potranno  partecipare  agli  esami  di  ammissione anche coloro i
quali  conseguiranno  il  diploma di laurea entro e non oltre la data
del 31 luglio 2000.

                               Art. 3.

    L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed  una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini  del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della lingua inglese.

                               Art. 4.

    La  domanda  di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti    del    concorso,    indirizzata   al   magnifico   rettore
dell'Universita'  degli  studi di Milano-Bicocca e redatta secondo lo
schema  allegato  al  presente  bando, va presentata direttamente o a
mezzo   di   raccomandata   postale   con   avviso   di   ricevimento
all'Universita'  degli  studi  di  Milano-Bicocca, piazza dell'ateneo
nuovo  n. 1 - 20126 Milano, con il riferimento "Segreterie studenti",
con  esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di  giorni  trenta  a  decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Per  il  rispetto  del  termine  predetto  fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
    Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al concorso di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca  dichiarera'  con  chiarezza e
precisione   (a   macchina   o   in  stampatello)  sotto  la  propria
responsabilita':
      a) le  proprie  generalita',  la data e il luogo di nascita, la
residenza   e   il   recapito   eletto   agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il
numero  telefonico).  Possibilmente,  per quanto riguarda i cittadini
comunitari  e  stranieri,  un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
      b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
      c) la propria cittadinanza;
      d) la  laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita'  presso  cui  e'  stata o si presume verra' conseguita,
ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito  presso  una universita'
straniera,  nonche' la delibera del collegio dei docenti con la quale
e'  stata  dichiarata l'equipollenza ai fini dell'ammissione al corso
di dottorato;
      e) di impegnarsi a seguire con assiduita' le attivita' previste
per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi  di  studio  individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
      f) di  indicare  le  lingue  straniere  conosciute,  oltre alla
lingua inglese;
      g) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni  della  residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da  mancata  o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne
per  eventuali  disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.

    Il  corso  di  dottorato  di ricerca oggetto del presente decreto
viene  svolto nel quadro di un accordo di cooperazione internazionale
con   le   universita'   aderenti   allo  Scottish  Doctoral  Program
(Edimburgo,   Glasgow,   Stirling,   Aberdeen,  Dundee,  St  Andrews,
Strathclide, Heriot-Watt).
    Il  primo  anno  del  corso  di  dottorato  prevede  che tutte le
attivita'  didattiche e seminariali siano programmate d'intesa con lo
Scottish  Doctoral  Program  e  si  svolgano  presso l'Universita' di
Edimburgo  con  costo  di  iscrizione  di  2800  lire sterline pari a
8.600.000  lire  italiane circa a carico dello studente. Durante tale
periodo   la   borsa  verra'  integrata  nella  misura  prevista  dal
successivo  art. 11.  Lo  studente avra' pieno accesso alle strutture
didattiche  scientifiche  e  logistiche a disposizione dello Scottish
Doctoral Program.

                               Art. 6.

    Le  prove  di  esame  si  svolgeranno  presso  il dipartimento di
economia  politica  dell'Universita'  degli  studi di Milano-Bicocca,
sito  in  piazza  dell'ateneo  nuovo n. 1 - terzo piano, edificio U6,
Milano,  con  le  modalita'  di  cui ai commi successivi e secondo il
seguente calendano:
      prova scritta: 11 settembre 2000, ore 9;
      prova orale: 18 settembre 2000, ore 9.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) passaporto;
      d) carta d'identita';
      e) patente di guida.
    La pubblicazione del calendario delle prove di esame ha valore di
notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 7.

    Le  commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.