Art. 8.
    In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce a ogni candidato fino a sessanta punti per ciascuna delle
due  prove.  In  caso di diversa valutazione da parte dei commissari,
ognuno  di  essi  attribuisce  al candidato per ciascuna prova fino a
(1:n)  x  60  punti,  dove  n  e'  pari  al  numero  di  membri della
commissione.
    E'  ammesso  alla  prova  il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a quaranta/sessantesimi.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a quaranta/sessantesimi.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti di
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  della  facolta' o del dipartimento presso cui si e'
svolta la prova.
    Al  termine  della  prova  la  commissione compila la graduatoria
generale  di  merito  sulla  base dei punteggi ottenuti dai candidati
nelle singole prove.