Art. 8. In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a sessanta punti per ciascuna delle due prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a (1:n) x 60 punti, dove n e' pari al numero di membri della commissione. E' ammesso alla prova il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a quaranta/sessantesimi. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a quaranta/sessantesimi. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti di ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine della prova la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.