Art. 9. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dall'affissione della graduatoria presso l'albo del dipartimento di economia politica. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. L'affissione all'albo del dipartimento di economia politica ha valore di notifica a tutti gli effetti. I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato, senza fruizione di borse, fatti salvi i requisiti di cui al successivo art. 11. La partecipazione e' consentita alla seguente condizione: possesso di una borsa di studio di importo non inferiore a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, garantita per iscritto da ente, istituzione o fondazione italiana o straniera che copra tutta la durata degli studi.