Art. 9.
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro  quindici  giorni  dall'affissione  della
graduatoria  presso  l'albo del dipartimento di economia politica. In
tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
Lo  stesso  accade  qualora  qualcuno degli ammessi rinunci entro tre
mesi  dall'inizio  del  corso.  Qualora  il  rinunciatario abbia gia'
usufruito  di  mensilita'  di  borse  di  studio, e' tenuto alla loro
restituzione.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    L'affissione  all'albo  del  dipartimento di economia politica ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato,
senza  fruizione  di  borse,  fatti  salvi  i  requisiti  di  cui  al
successivo art. 11.
    La partecipazione e' consentita alla seguente condizione:
      possesso  di  una  borsa  di  studio di importo non inferiore a
quello previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto
1998,  n. 315,  e  successive modificazioni e integrazioni, garantita
per  iscritto  da ente, istituzione o fondazione italiana o straniera
che copra tutta la durata degli studi.