Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione  giudicatrice  sara'  nominata  e  composta  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
    Al  fine  di  garantire  un'immediata  pubblicita' in merito alla
composizione  della  commissione  giudicatrice,  il decreto di nomina
della  stessa  verra'  affisso, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, all'albo ufficiale dell'universita' di Modena e Reggio Emilia
- sede di Modena, via Universita' n. 4 - Modena.