Art. 8.

                    Formazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  valutazione  dei titoli, della media del voti conseguiti nelle
prove   scritte  di  cui  al  precedente  art. 6  e  della  votazione
conseguita nella prova orale.
    Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno  1998,  n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a
conclusione  delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    E'  dichiarato  vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva,  il  candidato  utilmente  collocato  nella graduatoria di
merito formata secondo i criteri sopra specificati.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura  selettiva,  e'  approvata  con  decreto  del rettore e del
direttore  amministrativo  di  questo  Ateneo  ed  e'  immediatamente
efficace.  La  graduatoria del vincitore sara' resa pubblica mediante
affissione  all'albo  ufficiale  dell'universita'  di Modena e Reggio
Emilia  -  sede  di  Modena  -  via Universita' n. 4 - Modena, per un
periodo non inferiore a trenta giorni. Dalla data di affissione della
predetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  del  vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
l'eventuale  copertura di posti per i quali la procedura selettiva e'
stata  bandita  e  che  successivamente  ed entro tale data dovessero
rendersi  disponibili.  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'
alla procedura selettiva.