IL RETTORE ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente delta Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 relativo alle declaratorie delle qualifiche funzionali
e   dei   profili  professionali  del  personale  non  docente  delle
Universita';
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567 ed in particolare art. 33;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la  legge  12 ottobre  1993,  n. 413  ed  in  particolare
l'art. 3, primo comma;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995  "Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche";
    Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236 - conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,  ed  in
particolare art. 2, comma 3;
    Vista    la   legge   28 dicembre   1995,   n. 549   "Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 1,
commi 4 e 31;
    Visto  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  4 aprile  1996,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1996, con
il  quale  e'  stata  autorizzata  la  sottoscrizione  del  testo del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale
delle "Universita'" con efficacia dal 22 maggio 1996;
    Visto  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 agosto  1996,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  230 del 1o ottobre 1996, con il
quale  e' stata autorizzata la sottoscrizione del testo del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del personale delle
"Universita'" per il biennio economico 1996/1997;
    Vista  la  legge 28 novembre 1996, n. 608 - conversione in legge,
con  modificazioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
    Vista la legge 15 marzo 1991, n. 59;
    Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
    Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
art. 39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448  ed  in  particolare
l'art. 29, comma 12;
    Vista  la  legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.
19;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488  ed  in  particolare
art. 20;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di Amministrazione di questo
Ateneo   del   23  luglio  1997  in  merito  alla  pubblicita'  sulla
composizione   delle   commissioni   esaminatrici   delle   procedure
concorsuali attivate da questa Amministrazione;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di Amministrazione di questo
Ateneo  del  29 aprile  1998  con  la  quale  si  e'  provveduto alla
revisione della Pianta Organica del Personale Tecnico-Amministrativo;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio provvisorio di gestione della
sede di Reggio Emilia di questo Ateneo del 21 febbraio 2000.
    Considerato  che,  trattandosi  di  un singolo posto, non trovano
applicazione le riserve di cui all'art. 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  567/87 e all'art. 5 del decreto del Presidente
della    Repubblica   n. 487/94   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni;
    Accertata la vacanza dei posti da coprire;

                             Decretano:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetta  una  procedura  selettiva pubblica, per esami, ad un
posto  per  l'ammissione  alla  sesta  qualifica funzionale dell'area
tecnico-scientifica,   profilo   di   assistente  tecnico  presso  il
dipartimento  della  facolta'  di  agraria - Sede di Reggio Emilia di
questa Universita'.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.