Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per   l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti requisiti generali:
      1)   titolo  di  studio:  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado di durata quinquennale, ivi compresi i
licei  linguistici  riconosciuti  per  legge, il diploma di maturita'
professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi
di  istituti  magistrali  e  dei  licei artistici integrati dai corsi
annuali   previsti  dalla  legge  11  dicembre  1969,  n. 910  o,  in
alternativa, diploma universitario in Chimica o in Biologia.
    I  cittadini  stranieri  appartenenti  ad altri Stati dell'Unione
europea   dovranno   essere  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad   accordi   internazionali,   ovvero   con  le  modalita'  di  cui
all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
    Ai  sensi  dell'art. 84,  comma  3,  della  legge n. 312/1980, si
prescinde  dal  possesso  del suddetto titolo di studio nei confronti
del personale della quinta qualifica funzionale in servizio da almeno
cinque anni senza demerito;
      2)   cittadinanza   italiana   (sono  equiparati  ai  cittadini
italiani,  gli  italiani  non  appartenenti alla Repubblica) o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      3)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  il  vincitore della
procedura selettiva, in base alla normativa vigente.
    I   cittadini   italiani  soggetti  all'obbligo  di  leva  devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
    Non  possono  essere  ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo, nonche' coloro che
siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando di procedura selettiva per
la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
    L'Amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.