Art. 6.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  al Rettore dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, via
Universita'  n. 4,  41100  Modena,  entro  il  termine  perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
hanno  sostenuto  la  prova  orale,  i  documenti  in  carta semplice
attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  preferenza,  a  parita' di
valutazione,   gia'   indicati  nella  domanda,  dai  quali  risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura
selettiva.
    E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in luogo dei sopra elencati documenti una autocertificazione ai sensi
dell'art. 2  della  legge  n. 15/1968  e  dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 403/1998 (di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato 1 del presente bando).
    E'  altresi'  facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968  e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre   1998,   n. 403)   di  cui  viene  riportato  uno  schema
esemplificativo  in  calce  all'allegato  1 del presente bando; detta
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  dovra'  essere
corredata della fotocopia dei documenti che si' intende far valere.
    Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni  ne  siano  in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
      18)  i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.